Direttive riguardanti la pubblicazione dei privvedimenti
Con l’art. 32 della Legge n. 69/2009, in vigore dal 01/01/2010, è diventato obbligatorio per enti, amministrazioni pubbliche e relative associazioni, la pubblicazione dei nuovi provvedimenti ed atti amministrativi sui relativi siti internet, mentre gli originali vengono messi agli atti presso l’A.P.S.P.
Istruzioni inerenti per la protezione dei dati personali
La necessità di garantire i diritti della Privacy non influisce sulla trasparenza dell`amministrazione pubblica. La pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul sito internet, l’A.P.S.P. si orienta, rispettando le normative rilasciate in data 19/04/2007 dal garante della Privacy.
NON È PERMESSO di pubblicare dati sensibili, perciò le generalità (nome e cognome) vengono sostituiti con: relative iniziali, asterischi o un codice numerico, vedi Newsletter n.311 del 17/11/2009. L`accesso ai dati personali è regolato dal decreto legge n. 196/2003.
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